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Aspetti
medico-legali ed organizzativi
R. Guglielmi, S.
Simplicio, F. Giada, L. D’Andrea, A. De Francesco, U. Guiducci
Aspetti
medico-legali
La prescrizione
medica dell’esercizio fisico nei soggetti sani e nei cardiopatici è
certamente un atto delicato e non privo di rischi e presenta le
stesse responsabilità dal punto di vista medicolegale della
prescrizione di un atto chirurgico, di una dieta o di un trattamento
farmacologico .
Infatti, ferma
restando l’esistenza di numerosi vantaggi per i soggetti che
praticano attività fisica, non bisogna trascurare le molteplici
controindicazioni all’esercizio e dimenticare che un training mal
condotto può avere effetti negativi sulla salute.
Esistono norme
giuridiche che riconoscono espressamente all’attività
fisico-sportiva il ruolo di pratica “diretta alla promozione della
salute individuale e collettiva”.
La prescrizione
medica dell’esercizio fisico
Il D.M. 18/2/1982
sulla tutela sanitaria delle attività sportive prevede il rilascio
di un “certificato di buona salute” per la pratica delle attività
sportive non agonistiche e di un “certificato specialistico” per
quelle agonistiche.
Quando, invece, si
intende proporre l’attività fisica a scopo preventivo/terapeutico
non viene meno la necessità di un adeguato controllo medico, ma solo
quello di una “certificazione di idoneità”, debitamente sostituita
da altro atto medico, quale quello di una prescrizione farmacologica
o dietoterapica .
Il punto fondamentale
della prescrizione dell’esercizio fisico a scopo
preventivo/terapeutico resta la visita medica la quale, corredata di
opportuni accertamenti specialistici, ha lo scopo di valutare lo
stato di salute e di efficienza fisica dei soggetti candidati alla
attività fisica, al fine di evitare i potenziali rischi indotti da
un esercizio fisico “non controllato”. Per tale prescrizione è
proponibile l’individuazione di una scheda sanitaria (protocollo
diagnostico), attraverso la quale il medico potrà rispettare le
linee guida e le indicazioni poste dalla medicina secondo lo stato
dell’arte.L’adozione di questa scheda, pertanto, potrebbe limitare
al massimo la probabilità di commettere errori nella valutazione del
soggetto, evitando grossolane esposizioni a rischi generici o
specifici.
La scheda dovrà
comprendere una accurata anamnesi, un esame obiettivo completo
e dovrà essere prevista la possibilità di allegare gli esami
strumentali e di laboratorio consigliati dai percorsi
clinico-diagnostici.
Saranno indicate,
poi, le norme da seguire per il rispetto dell’attuale giurisprudenza
e deontologia in tema di privacy e di consenso informato.
Particolare cura,
infine, sarà posta nell’indicare in maniera corretta le dosi e la
tipologia dell’esercizio fisico. Dovranno quindi essere
specificati il tipo e l’intensità degli esercizi, la loro durata,
frequenza, progressione e modalità di esecuzione.
Inoltre, dovrà
essere indicato se il training dovrà essere eseguito a domicilio,
oppure in ambiente medico controllato. Il soggetto non potrà, in
ogni caso, estendere tale prescrizione nei confronti di altre
attività a lui gradite, senza aver consultato nuovamente il parere
del medico. Infine, la prescrizione avrà una validità limitata nel
tempo, in quanto vi è la necessità di effettuare periodicamente
delle visite mediche di controllo, la tempistica delle quali dovrà
essere riportata nella scheda.
Consenso informato
Previo il rilascio dell’informativa, la medicina legale ribadisce
l’importanza di un consenso informato da parte del soggetto che si
sottopone a visita medica ed agli ulteriori accertamenti (ancorpiù
se tale accertamenti sono invasivi e quindi “rischiosi”), nonché di
un consenso alla successiva prescrizione dell’esercizio fisico.
Ciò deve avvenire
sempre nel rispetto dei ben noti parametri in uso nella pratica
clinica, fondati sulla valutazione “caso per caso” e sul rapporto
“rischio/beneficio”.
Anche il Codice di
Deontologia Medica, all’articolo 74, richiama la necessità di una
“adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi e benefici
che la specifica attività sportiva può comportare”.
Nel caso di soggetti
di minore età, il consenso dovrà prevedere obbligatoriamente il
coinvolgimento di entrambi i genitori. La giurisprudenza più
attuale, infatti, ha indicato la necessità di un accordo tra i due
genitori; i moduli per il consenso dovranno quindi prevedere
l’apposizione di entrambe le firme.
Si ricorda che, in
caso di disaccordo tra i due genitori o in caso di diniego, qualora
il medico ritenga indispensabile l’esecuzione di un training a scopo
preventivo/terapeutico, lo stesso potrà avvisare dell’accaduto il
Giudice Tutelare che provvederà a disporre per il meglio. Infine, la
dottrina afferma che ogni decisione presa dai genitori dovrà essere
in pieno accordo coi desideri del minore, il quale dovrà essere
presente ai colloqui tra medico e genitori. La mancanza di consenso
informato comporta una responsabilità in caso di lesioni colpose o,
nei casi più tragici, di decesso colposo, derivante da esercizio
della professione medica sempre che, come si dirà in seguito,
sussista una rilevante incidenza statistica dell’evento lesivo quale
conseguenza dell’attività fisica praticata dal paziente, affetto
dalla patologia osservata dal medico. Quanto, poi, alle corrette
modalità di informazione e di manifestazione del consenso, va
osservato che non può ritenersi assolto tale obbligo per il fatto
che al paziente (od ai genitori esercenti la patria potestà sul
minore) venga consegnato un prestampato non firmato, né
controfirmato, assolutamente generico, non contenente né il
nominativo del paziente, né la patologia osservata, né le relative
indicazioni terapeutiche. In ogni caso, poi, ritiene la
giurisprudenza di merito: “la firma di un eventuale modulo
prestampato non può mai ridursi ad un atto formale, teso in via
prioritaria a precostituire una dichiarazione di esonero da
responsabilità (in termini, Tribunale Milano,
18/giugno/03). A tal fine può essere utile il seguente modello di
dichiarazione: Privacy Per applicazione al settore sportivo della
legge sulla privacy (legge n. 675/1996) e per trasparenza, come più
volte indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, il
giudizio sulla necessità del training a scopo preventivo/terapeutico
deve trovare espressione in un’apposita prescrizione rilasciata al
paziente. Inoltre, sarà necessario ottenere il consenso del soggetto
al trattamento dei suoi dati personali che saranno forniti ai Centri
Sportivi per l’esecuzione del training prescritto. A tal scopo, la
documentazione conseguita dovrà essere conservata per un periodo di
almeno 5 anni dalla data della visita, sia dal Centro Medico sia dal
Centro Sportivo. Responsabilità professionale In questo ambito, la
responsabilità professionale per i Sanitari si pone soprattutto nei
confronti della valutazione diagnostica e del giudizio di idoneità
del soggetto all’esercizio fisico, nonché nelle eventuali
ripercussioni negative del training . In tema di responsabilità
professionale, la patologia di maggiore interesse è certamente
quella cardiovascolare, in quanto non sempre di facile valutazione
con le indagini strumentali attualmente a nostra disposizione ed in
grado di determinare eventi sfavorevoli gravemente invalidanti o
addirittura mortali. Oltre agli obblighi generici di correttezza
nella tecnica di esecuzione delle indagini, nelle conclusioni
diagnostiche e nella prognosi, esistono norme di legge che
rappresentano un ulteriore vincolo di mezzi e fini cui si è
obbligati (si considerino, ad esempio, i numerosi articoli del
Codice Penale e del Codice Civile sulla responsabilità contrattuale,
extracontrattuale, sulla responsabilità per reato commissivo ed
omissivo, sul nesso di causa, sull’elemento soggettivo del reato).
In riferimento alla problematica che ci occupa, occorre soffermarci
sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di
accertamento della responsabilità medica a titolo di colpa e di
causalità omissiva. Ed invero, a tal uopo, in primo luogo, occorre
stabilire se la condotta del medico (ad esempio in caso di rilascio
di un certificato omettendo di prescrivere i necessari esami) possa
esser ritenuta colposa perché abbia violato i parametri della comune
diligenza, prudenza e perizia, ovvero perché abbia violato le regole
tecniche (ed i protocolli) della scienza medica di settore. In caso
affermativo, poi, dovrà essere accertata l’esistenza del nesso
causale tra la condotta del medico e l’evento lesivo. Anche tale
accertamento, teso a stabilire se la condotta avuta, ove attuata dal
medico, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, dovrà essere
effettuato sulla base delle leges artis di riferimento. Solo laddove
le cosiddette leggi di copertura (scientifiche e statistiche) non
consentano di concludere con ragionevole certezza od almeno in
termini di “elevata” probabilità per l’esistenza del nesso causale,
sarà necessario verificare ulteriormente l’esistenza di un possibile
decorso causale alternativo (ossia l’esistenza di eventuali processi
causali alternativi) onde concludere con ragionevole certezza per la
non imputabilità dell’evento lesivo, sotto il profilo causale, al
medico. Al pari delle situazioni in cui sono in ballo degli atleti,
con il loro valore di mercato ed i conseguenti interessi delle
società sportive, è compito dei Sanitari individuare i casi in cui
il paziente abbia un qualche interesse a simulare o dissimulare un
quadro patologico. Il rapporto medico-paziente, infatti, è
solitamente incentrato su un rapporto di fiducia reciproca ma,
allorquando entrano in ballo interessi economici o di altro genere,
capita frequentemente di trovarsi di fronte a simulazioni di ogni
sorta: allegazione, fissazione, dissimulazione, attenuazione,
aggravamento, eccetera. Il fine di tali simulazioni potrebbe
semplicemente essere, come accade nel campo della prescrizione di
cure termali, quello di godere dei vantaggi di una palestra o di una
“vacanza dal lavoro” per finti fini terapeutici. Il Codice
Deontologico, all’articolo 74 in tema di “Accertamento dell’idoneità
fisica”, chiarisce che le valutazioni mediche devono essere
“ispirate a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità fisica e psichica del soggetto”. Viene formulato, quindi,
un esplicito riferimento alle simulazioni o dissimulazioni ed agli
eventuali interessi dei Centri Sportivi in connivenza con i
Sanitari. Qualora il medico, pur essendo consapevole delle
controindicazioni presenti, rilasci un giudizio di idoneità allo
svolgimento di un regime di attività fisica, si configura il reato
di connivenza con i Centri Sportivi. Questa correità, di per sé
punita dal codice penale e dall’ordine dei medici, porterebbe il
medico ad essere imputato non più per semplice colpa, ma per il ben
più grave reato di dolo.
L’attività fisica a
scopo preventivo/terapeutico,
a nostro avviso, dovrebbe essere condotta sotto la supervisione di
medici qualificati (Specialisti in Medicina dello Sport e/o in
Cardiologia). È lo stesso Codice di Deontologia Medica che
all’articolo 75 indica “l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di
valutare se un soggetto può ... proseguire l’attività fisica.
All’interno dei Centri Sportivi in cui si pratica esercizio fisico a
scopo preventivo/ terapeutico, quindi, è auspicabile la presenza di
un medico deputato al monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei
soggetti. Qualora durante il training si verificassero eventi
avversi, i medici che assistono anche in maniera saltuaria od
occasionale i soggetti impegnati in queste attività fisiche, solo in
caso di omissione o prescrizione errata (specialmente se in
difformità alle linee guida e/o alla certificazione di idoneità)
potrebbero essere chiamati a rispondere per l’evento dannoso
verificatosi.
Standard
organizzativi per i centri medici
Analizzando la
struttura della scheda sanitaria da noi individuata per la
prescrizione medica dell’esercizio fisico e la letteratura
internazionale, è possibile definire gli standard organizzativi e
qualitativi dei Centri Medici ove viene svolta tale attività. Le
norme vigenti (D.M. 18 febbraio 1982) prevedono che, per le attività
sportive agonistiche, la certificazione d’idoneità possa essere
rilasciata solo da medici specialisti in Medicina dello Sport.
L’idoneità per le attività non agonistiche o amatoriali, invece, può
essere rilasciata da qualsiasi altro medico. Tenuto conto della
delicatezza dell’impegno diagnostico/prognostico sarebbe opportuno
che i Centri Medici dove si prescrive l’esercizio fisico avessero
nel loro organico medici specialisti in Cardiologia e/o in Medicina
dello Sport. I Centri Medici dovranno essere attrezzati di semplici
ma fondamentali possibilità diagnostiche e rispettare alcuni
standard organizzativi. In primis, dovranno possedere le
attrezzature ed i requisiti standard di ogni altro ambulatorio,
anche in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti disposti dai
regolamenti regionali sugli accreditamenti e dalla Legge 626/94
“misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro”. La visita per l’idoneità all’attività fisica a
scopo preventivo/terapeutico inizia con una raccolta anamnestica
ed un esame obiettivo da riportare su una specifica ed
obbligatoria scheda clinica personale. Il passo successivo prevede
l’esecuzione di alcuni esami strumentali e/o di laboratorio. Gli
esami fondamentali sono rappresentati dall’elettrocardiogramma a
12 derivazioni, dal test ergometrico e dalla
spirometria. Il Centro Medico dovrà perciò essere dotato almeno
di un elettrocardiografo, di un ergometro (cicloergometro e/o
treadmill) e di uno spirometro, in modo da poter eseguire in loco le
suddette indagini. Dovranno essere disponibili un carrello per le
emergenze ed un defibrillatore, secondo quanto raccomandato dalle
linee guida internazionali per l’esecuzione delle prove da sforzo .
In molti soggetti saranno indispensabili ulteriori approfondimenti
diagnostici, quali l’ecocardiogramma, gli esami ematochimici,
eccetera. Sarà interesse del Centro Medico stabilire eventuali
accordi con una struttura sanitaria esterna per la loro esecuzione.
Inoltre, dovrebbe essere prevista la consulenza di specialisti
esterni, competenti per le eventuali patologie emerse nel corso
della visita medica, quali Pneumologi, Neurologi, Ortopedici,
eccetera. Per i soggetti minori, invece, dovrebbe essere necessaria
la consulenza di un Pediatra. Resta fermo il fatto che il paziente è
comunque libero di eseguire gli stessi esami e valutazioni
specialistiche in una qualsiasi struttura sanitaria a lui comoda o
gradita, nel rispetto della “libera scelta del luogo di cura”,
principio fondamentale del rapporto medicopaziente. È vietato,
infatti, qualsiasi accordo che tenda ad influire sul diritto di
libera scelta del cittadino; il medico, pertanto, potrà consigliare,
“ma non pretendere”, la struttura convenzionata (articolo 24 del
Codice di Deontologia Medica). È scontato rammentare che, qualora
alcuni accertamenti vengano eseguiti esternamente (per richiesta del
malato o per esigenze del Centro Medico), sarà compito del medico
accertarsi che questi siano stati eseguiti correttamente ed in un
tempo sufficientemente recente. In questa ottica, appare quanto mai
utile per i Centri Medici, soprattutto per quanto riguarda gli
aspetti cardiologici (quelli cioè più rilevanti dal punto di vista
clinico e medico- legale), un modello organizzativo tipo “hub and
spoke” . Questo sistema prevede la classificazione dei Centri Medici
operanti in un determinato ambito territoriale, in tre differenti
livelli di complessità. Tutti e tre i livelli lavorerebbero
collegati tra loro in modo organico e pianificato .
Nei Centri Medici di
I livello
si effettuerebbero la visita di base e la prescrizione
dell’esercizio per i soggetti a basso rischio, quali i soggetti
giovani e sani, quelli adulti senza fattori di rischio e quelli
sedentari.
Ai Centri Medici di
II livello,
invece, è richiesto un giudizio sui soggetti con anomalie alla
visita di base. Questi pazienti, infatti, necessitano di un preciso
inquadramento clinico attraverso l’effettuazione di esami
strumentali quali l’ecocardiogramma e l’elettrocardiogramma
dinamico. Tali centri potrebbero prescrivere programmi di
allenamento per i soggetti a rischio basso e moderato, quali quelli
con fattori di rischio plurimi e/o con cardiopatia stabilizzata.
I Centri Medici di
III livello,
infine, collocati prevalentemente negli Istituti Universitari e/o
nelle grandi Aziende Ospedaliere, dovrebbero avere la possibilità di
eseguire tutte le altre indagini strumentali necessarie: eco-stress,
eco transesofageo, tilt testing, metodiche nucleari, TAC, risonanza
magnetica, studio elettrofisiologico, cateterismo cardiaco con
coronarografia, eccetera. A loro sarebbe affidata la valutazione dei
pazienti più complessi e a più elevato rischio . La documentazione
prodotta dovrà essere conservata per un tempo di almeno cinque anni.
Questo, per rispondere ai dettami di legge e per venire incontro
alle esigenze imposte dalle successive visite di controllo.
Conseguentemente, in conformità a quanto stabilito dal Codice di
Deontologia Medica, dalla legge sulla Privacy (Legge 675/96) e dal
Codice Penale, il Centro Medico dovrà avere la possibilità di
custodire diligentemente tali dati sensibili, lontano da “occhi
curiosi ed indiscreti”, mediante archivi cartacei (armadi o
cassettiere) e/o informatici (computer o database).
Standard
organizzativi per i centri sportivi
I Centri Sportivi nei
quali si pratica l’attività fisica a scopo preventivo/terapeutico
devono possedere specifici requisiti organizzativi e qualitativi .
Nel panorama nazionale si osserva una netta carenza di normativa sul
tema. Su queste basi, abbiamo individuato alcuni requisiti da
rispettare per la sicurezza in ambito sanitario dei soggetti che
praticano esercizio fisico, senza entrare in materia di sicurezza
negli ambienti di lavoro, già regolamentata dalla Legge 626 del ’94
e i cui requisiti vengono accertati in fase di concessione delle
autorizzazioni di legge. Altre indicazioni si sono evinte ricalcando
i regolamenti disposti dal CONI per le gare sportive agonistiche. È
opportuno che ogni Centro Sportivo possieda un medico di
riferimento. Il gold standard vorrebbe che questo, assieme al
personale dello staff tecnico, avesse sostenuto corsi di BLS
(Basic Life Support), con la conoscenza dei protocolli per la
rianimazione cardiopolmonare. Sempre in tema di gold standard
qualitativi ed organizzativi, occorre ricordare le possibilità oggi
offerte dai defibrillatori semiautomatici. L’impiego di tali
dispositivi potrebbe essere di grande utilità nei Centri Sportivi
dove si pratica attività fisica preventivo/terapeutica nei
soggetti anziani e cardiopatici. I Centri Sportivi dovrebbero
essere dotati di una piccola infermeria e di tutti i materiali
necessari alle piccole e grandi emergenze, dalle ferite agli eventi
cardiovascolari. In questo luogo il Sanitario del Centro Sportivo
potrà valutare, in maniera sistematica oppure solo all’occorrenza,
le condizioni cliniche e cardiocircolatorie dei soggetti. Pertanto,
sarà necessario equipaggiare l’infermeria di un lettino, di un
fonendoscopio, di uno sfigmomanometro e possibilmente di un
elettrocardiografo. Sull’esperienza del Servizio 118, si va
consolidando la prassi della trasmissione in tempo reale, per via
informatica o telefonica, dei tracciati ECG. L’adozione di questa
tecnica è proponibile anche per i Centri Sportivi. In tal modo, nel
caso si verificasse un’emergenza, il personale sanitario presente
e/o lo staff tecnico avrebbe l’opportunità di soccorrere i pazienti,
effettuare un esame elettrocardiografico ed avere immediatamente una
consulenza, da parte di una struttura sanitaria di riferimento, per
impostare la corretta terapia e/o richiedere il trasporto del
soggetto in ospedale. Per loro compito, i Centri Sportivi dovranno
visionare e conservare la documentazione clinica del paziente. Per
questo, dovranno rispettare gli stessi requisiti individuati per i
Centri Medici (archivi cartacei e/o informatici).
Strategie per
implementare l’attività fisica
Come riportato nel
secondo capitolo del presente documento, nonostante gli effetti
benefici sulla salute riconosciuti all’esercizio fisico, la
sedentarietà nella popolazione generale e nei pazienti cardiopatici
è ancora prevalente. Come abbiamo visto, le motivazioni che spiegano
la scarsa adesione ad un regime di training, le cosiddette
“barriere”, sono molteplici. È chiaro che solo con un’azione
sinergica dei vari attori interessati (istituzioni, classe medica e
scuola) si riuscirà a superare tali barriere e a promuovere uno
stile di vita attivo nel nostro paese . A terzo millennio ormai
avviato, è giunto il momento di estendere il concetto di tutela
delle attività sportive, tipico di una prevenzione di tipo primario,
a quello di tutela della salute mediante l’attività fisica, che
invece riguarda soprattutto la prevenzione secondaria e terziaria.
Ciò si renderà possibile, diffondendo a livello di popolazione il
concetto che una regolare ed adeguata attività fisica giova agli
individui durante l’intero arco della vita e ancor più dopo i 50
anni, quando la maggior parte delle persone è portata a “tirare i
remi in barca” e/o ad “appendere le scarpette al chiodo”. È
fondamentale evidenziare che i 50 anni, invece, segnano un momento
della mezza età in cui una regolare attività fisica è efficace nel
ridurre gli effetti fisici, psicologici e sociali associati
all’avanzare dell’età, indipendentemente dal sesso, dalle patologie
e dal livello sociale di ognuno di noi. In altre parole, occorre
diffondere la convinzione che un’attività fisica, appropriata e
correttamente condotta, può essere divertente e vantaggiosa per
tutti, associandosi ad un significativo miglioramento delle capacità
funzionali e dello stato di salute. Naturalmente, per aumentare il
potenziale di salute della popolazione, l’attività fisica dovrà
associarsi anche al mantenimento di un peso corporeo adeguato, ad
una corretta alimentazione, all’astinenza dal fumo ed al controllo
degli altri fattori di rischio cardiovascolare.
Il ruolo delle
istituzioni
Un obiettivo di
sanità pubblica di questo genere può essere raggiunto in vario modo.
Innanzitutto, è necessario stimolare una maggiore considerazione per
l’importanza dell’attività fisica tra i responsabili politici a
tutti i livelli, locale, nazionale e internazionale. Risulta
fondamentale una capillare educazione ed una corretta informazione
della popolazione, associata alla costruzione di impianti sportivi
che favoriscano la pratica dell’attività fisica in un regime di
sicurezza e in un clima di socializzazione. Inoltre, deve essere
previsto che individui con specifiche necessità possano avere
esigenze particolari che dovranno essere soddisfatte per ottimizzare
la compliance all’attività fisica, sia a breve sia a lungo termine:
accessi speciali, riduzione delle barriere ambientali, attrezzature
adattate, eccetera. La dirigenza politica nazionale e regionale
potrà finanziare l’impiantistica sportiva creando collaborazioni con
gli enti locali. Gli enti locali ed il CONI potranno creare sinergie
tra le attività fisiche di base ed i grandi eventi sportivi.
Il ruolo della classe
medica
Per promuovere un
idoneo stile di vita e combattere la sedentarietà nella popolazione
è fondamentale il ruolo della medicina del territorio. Comunque,
dato che il training ha un ruolo centrale non solo in prevenzione
primaria ma anche in prevenzione secondaria, sarà compito anche
dell’ospedale incentivare l’esercizio fisico a scopi
preventivo/terapeutici. Al fine di aumentare la compliance al
training, sarà importante personalizzare la durata, la frequenza e
l’intensità degli esercizi e rapportarli alle patologie di base,
all’età, al sesso e alle condizioni socio-ambientali dei pazienti.
La classe medica dovrà creare linee guida specifiche per promuovere
l’attività fisica in tutti gli strati della popolazione. Le
università, gli ordini professionali e le società scientifiche
dovranno impegnarsi nel promuovere e sostenere la formazione degli
operatori del settore. È chiaro che al fine di promuovere l’attività
fisica nella popolazione non si possa prescindere da adeguati
controlli sanitari. Una organizzazione tipo “hub and spoke”
applicata ai Centri Medici, come riportato nel paragrafo precedente,
sembra essere la più idonea per facilitare ed ottimizzare la
partecipazione di tutti ai programmi di diffusione dell’attività
fisica. Infatti, essa minimizza i tempi di assistenza e, al
contempo, può garantire a tutti uno stile di vita attivo con un
basso rischio di eventi avversi .
Il ruolo della scuola
Sin dalla prima
infanzia, la scuola dovrà svolgere un ruolo importante nel
promuovere uno stile di vita attivo. È necessario, infatti, che
l’attività fisica venga favorita nelle scuole di ogni ordine e
grado, dagli asili alle università. Le scuole dovranno, in maniera
specifica, progettare programmi di educazione fisica per i bimbi. Il
gioco e lo sport dovranno essere considerati diritti delle nuove
generazioni.
TABELLA I.
— Norme che disciplinano le attività
fisico-sportive in Italia.
—Norme
Costituzionali: art.2 (“diritti inviolabili dell’uomo … nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”);
art.4
(“ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società”); art.32
(tutela ogni pratica sportiva purché finalizzata alla tutela della
salute intesa come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività”)
- Carta
Internazionale dell’educazione fisica e dello sport dell’UNESCO
Parigi, 21 novembre 1978
—Legge
28 dicembre 1950, n. 1055 “Tutela sanitaria delle attività sportive”
—Legge
26 ottobre 1971, n. 1099 “Tutela sanitaria delle attività sportive”
—D.M. 5
luglio 1975 “Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive”
ed “Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali
degli atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed
i relativi metodi di analisi”
—D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382"
—Legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, con cui “la tutela sanitaria delle attività sportive”
viene esplicitamente indicata come obiettivo del S.S.N. (articolo 2/II,
lettera e)
—D.L.
30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n.
33
—Legge
23 marzo 1981, n. 91, “Norme in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti”
—D.M.
18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica”, con integrazione e rettifica nel D.M. 28
febbraio 1983 e correlata Circolare esplicativa del Ministero della
Sanità n. 7 del 31 gennaio 1983
—D.M.
28 febbraio 1983, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica”
—D.M. 4
marzo 1993, “Determinazione dei protocolli per la concessione
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica delle persone
handicappate”
—D.M.
13 marzo 1995, “Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi
professionisti”
—Legge
14 dicembre 2000, n. 376, “Disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il doping”
—D.P.R.
n. 69 del 13.3.2002 "Regolamento per la semplificazione delle
modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le
associazioni sportive dilettantistiche"
—Codice
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dello Sport”- art.75, 76 e 77
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